IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                   DEL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23  ottobre  1992,  n.  421»,  con  particolare  riguardo
all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto l'art. 1, comma 1264 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che, al fine di garantire l'attuazione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali  su  tutto  il
territorio nazionale con riguardo alle persone  non  autosufficienti,
istituisce presso il Ministero della solidarieta'  sociale  un  fondo
denominato Fondo per le non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265  della  legge  n.  296  del  2006,  come
modificato dall'art. 3, comma 4,  lettera  b)  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, in base al  quale  gli  atti  e  i  provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)», che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 109 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove  dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 1, comma 411 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi  del
quale, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo  per  le
non  autosufficienze  previsti  dall'art.  1,  comma  3  del  decreto
ministeriale di riparto  del  Fondo  per  il  2016,  e'  compresa  la
condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura  nazionale  di
contrasto alla poverta'», che istituisce la Rete della  protezione  e
dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6,  lettera  c),
che attribuisce alla Rete la responsabilita' di  elaborare  un  Piano
per  la  non  autosufficienza,  quale  strumento  programmatico   per
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di  cui
all'art. 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, nonche' il  comma
7, secondo il quale il  Piano  ha  natura  triennale,  con  eventuali
aggiornamenti annuali, ed e' adottato nelle medesime modalita' con le
quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visti i commi da 159 a 171 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021,
concernenti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e,
in  particolare,  il  comma  162,  secondo  cui   i   servizi   socio
assistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti
sono erogati delle aree individuate alle lettere  a),  b)  e  c)  del
comma medesimo, e il comma 167, ai sensi del  quale,  ai  fini  della
graduale introduzione dei LEPS, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  salute  e
con il Ministro dell'economia e finanze, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sono determinate  le  modalita'  attuative,  le
azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del  raggiungimento
dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli
stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie, approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie
con delega in materia di politiche  per  la  famiglia,  26  settembre
2016, concernente il Riparto  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019,  che  istituisce  presso  il  Ministero  medesimo  il
Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art.
24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre 2019, concernente l'adozione del Piano nazionale per la  non
autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze del
triennio 2019-2021, ed in particolare l'allegato F, recante «Linee di
indirizzo per progetti di vita indipendente»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e  per  il  triennio  2022-2024»,  ed  in
particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  ha  assegnato  al
capitolo di spesa  3538  «Fondo  per  le  non  autosufficienze»,  una
disponibilita' per gli anni 2022-2024, pari a euro 822.000.000 per il
2022; euro 865.300.000 per il 2023; euro 913.600.000 per il 2024; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 25 del 10 febbraio  2022,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del
bilancio al n. 884 del 21  febbraio  2022,  che  assegna  le  risorse
finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero  medesimo,  attribuite  ai
capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella  4,
di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche  sociali  e
famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti  assistenziali  a  enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione  attiva»
(24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e  per
la programmazione sociale»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
ministro dell'economia e  delle  finanze,  23  maggio  2022,  n.  77,
concernente  il  «Regolamento  recante  la  definizione  di   modelli
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio
sanitario nazionale»; 
  Visto  il  Piano  per  la  non  autosufficienza  per  il   triennio
2022-2024, approvato con modificazioni dalla Rete della protezione  e
dell'inclusione sociale nella riunione del 25 luglio 2022 e  proposto
per l'adozione; 
  Considerato che, nelle more dell'accertamento della  individuazione
di eventuali risorse aggiuntive, si procedera' con atto  distinto  al
relativo riparto; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  provvedere  all'adozione  del  Piano
nazionale per  la  non  autosufficienza  e  alla  ripartizione  delle
risorse gravanti sul  capitolo  di  spesa  3538  «Fondo  per  le  non
autosufficienze», per il triennio 2022-2024; 
  Accertata la disponibilita' finanziaria sul  capitolo  3538,  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per l'anno finanziario 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 3 agosto
2022; 
  Acquisito il parere della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard di cui all'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, espresso in data 7 settembre 2022, ai sensi dell'art.  1,  comma
592 della legge n. 234 del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Piano nazionale per la non autosufficienza 
 
  1. Su  proposta  della  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
sociale, e' adottato il Piano nazionale per la  non  autosufficienza,
relativo  al  triennio  2022-2024,  di  cui   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione
nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze
e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi
ai fini  della  graduale  attuazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sociali da garantire su tutto  il  territorio  nazionale,
come stabilito all'art. 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre
2021, n. 234. 
  3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del piano di cui  al
comma 1, nel rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  modalita'  di
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione  delle
parti  sociali  e  degli  enti  del  Terzo  settore  territorialmente
rappresentativi  in  materia  di  non  autosufficienza,  e   comunque
prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni  di  rappresentanza
delle  persone  con  disabilita'  e   delle   persone   anziane   non
autosufficienti, le regioni adottano un Piano regionale  per  la  non
autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale  degli
interventi  e  dei  servizi  necessari  per  l'attuazione  del  piano
nazionale, a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  presente  decreto,
eventualmente integrate con risorse proprie. 
  4. Il piano regionale, ovvero l'atto di  programmazione  regionale,
individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi
e servizi sociali per la non autosufficienza  finanziabili  a  valere
sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'art.
2. Il piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo
le modalita' di cui all'allegato B, che costituisce parte  integrante
del presente decreto, e contiene: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione sociosanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati,  e,
in particolare, le  caratteristiche  dei  servizi  socioassistenziali
volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita  a  domicilio
delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di
coabitazione solidale  delle  persone  anziane  nelle  aree  indicate
dall'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge  n.  234  del
2021, nonche' le altre forme di intervento di cui al  comma  164  del
medesimo articolo; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; 
    f)   le   risorse   e   gli   ambiti    territoriali    coinvolti
nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti  di  vita
indipendente» di cui all'art. 4 del presente decreto. 
  5. Gli Ambiti territoriali sociali garantiscono anche l'offerta dei
servizi e degli interventi nelle aree di attivita' declinate all'art.
1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021,  sulla
base del Progetto di assistenza individualizzato (PAI) definito,  con
il concorso del destinatario, dalle equipe multidimensionali operanti
presso i Punti unici di accesso (PUA), ai sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma  163  del  medesimo  articolo.  Tali  equipe  sono
rafforzate   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   destinate   al
reclutamento del personale aggiuntivo con professionalita' sociale di
cui all'art. 5 del presente decreto, come indicato nella tabella n. 3
denominata «Personale PUA». L'offerta di servizi di cui  all'art.  1,
comma 162 della legge n.  234  del  2021  puo'  essere  integrata  da
contributi, diversi  dalla  indennita'  di  accompagnamento,  per  il
sostegno alle persone  non  autosufficienti  e  per  il  supporto  ai
familiari che partecipano all'assistenza secondo  le  previsioni  del
Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto  di  quanto
previsto ai commi 163 e 164 del  medesimo  articolo,  fermo  restando
quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017. 
  6. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Ufficio per le politiche in  favore  delle  persone  con  disabilita'
entro  novanta  giorni  dalla   avvenuta   pubblicazione   sul   sito
istituzionale del Ministero, della avvenuta registrazione della Corte
dei conti del presente decreto.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali procede all'erogazione delle  risorse  spettanti  a
ciascuna regione, una  volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione  dello  schema  di  Piano  regionale  ovvero  dell'atto  di
programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale  per  la
non autosufficienza. 
  7. Gli interventi previsti nel presente Piano, in  un  quadro  piu'
generale  di  valutazione  multidimensionale   del   bisogno   e   di
progettazione  personalizzata,  sono  condizionati  all'ISEE  secondo
quanto  previsto  dalla  programmazione  regionale.   Nel   caso   di
interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilita',
le soglie di accesso non possono essere inferiori a  50.000,00  euro,
accresciuti a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE
da utilizzare e' quello per prestazioni di natura sociosanitaria.